Ordinanza
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Art. 19 Procedura
1 Se l’accesso alla piattaforma di pubblicazione non è garantito, la CaF informa l’autorità competente che il testo in questione deve essere pubblicato in via straordinaria. 2 La CaF trasmette il testo alle sedi di consultazione di cui all’articolo 18 LPubb. 3 Il testo è pubblicato nella RU non appena possibile. |
