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Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)
del 7 ottobre 2015 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 22Testi pubblicati secondo l’articolo 13 capoverso 2 LPubb
I testi di cui all’articolo 13 capoverso 2 LPubb sono pubblicati se esplicano importanti effetti esterni o se rivestono una notevole importanza generale. Si tratta segnatamente di:
a.
istruzioni emanate in forma di atto normativo dall’Amministrazione federale o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale;
b.
direttive del Consiglio federale come le convenzioni sulle prestazioni, le linee guida e gli obiettivi strategici destinati agli enti vicini alla Confederazione e alle organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale;