Ordinanza
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Art. 30 Firma elettronica
1 I testi della RU e del FF pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nel formato PDF, compresi i testi pubblicati mediante rimando secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3 LPubb, recano una firma elettronica della CaF. I requisiti tecnici sono definiti nel numero 2 dell’allegato.19 2 La CaF provvede affinché le firme elettroniche possano essere verificate in linea in qualsiasi momento mediante un sistema di convalida. 3 Se vi è urgenza e insorgono problemi tecnici, è possibile rinunciare temporaneamente alla firma elettronica.20 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692). 20 Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692). |