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Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)
del 7 ottobre 2015 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 33Deroghe alla pubblicazione nelle lingue ufficiali
1 La CaF decide, d’intesa con l’autorità competente, in merito alle deroghe alla pubblicazione in tutte le lingue ufficiali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LPubb.
2 Nel caso dei commenti a ordinanze per le quali è stata indetta una procedura di consultazione, una deroga alla pubblicazione in tutte le lingue ufficiali è ammessa soltanto se la consultazione non era obbligatoria (art. 3 cpv. 2 della legge del 18 marzo 200521 sulla consultazione) e il progetto riveste un interesse esclusivamente locale o regionale.22