Ordinanza
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Art. 39 Obblighi della CaF e dell’autorità competente
1 La CaF assicura la pubblicazione tempestiva dei testi soggetti alla LPubb. 2 L’autorità competente deve fornire tempestivamente alla CaF i testi da pubblicare sulla piattaforma di pubblicazione. La loro forma è disciplinata nel numero 4 dell’allegato. I testi devono essere forniti nella versione definitiva e nelle lingue ufficiali richieste.28 3 I trattati e le risoluzioni internazionali devono inoltre essere forniti tempestivamente, prima della loro entrata in vigore, alla Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri, nella lingua originale e, in forma elettronica, nelle lingue ufficiali richieste. 4 Se la pubblicazione tempestiva di messaggi e rapporti secondo l’articolo 149 della legge del 13 dicembre 200229 sul Parlamento non è possibile, l’autorità competente è responsabile della trasmissione di tali testi ai Servizi del Parlamento. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692). 29 RS 171.10 |
