Ordinanza
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Art. 42
1 Le modifiche della Costituzione federale32 accettate da Popolo e Cantoni sono pubblicate nella RU contemporaneamente alla pubblicazione del decreto d’accertamento nel FF. 2 Le leggi federali e i decreti federali sottostanti a referendum sono pubblicati nella RU una volta decorso infruttuosamente il termine di referendum o dopo la loro accettazione in votazione popolare. 3 Le leggi federali urgenti e le ordinanze dell’Assemblea federale sono pubblicate nella RU immediatamente dopo la loro adozione. 4 I testi di cui ai capoversi 1–3 la cui data d’entrata in vigore non è ancora stabilita sono pubblicati nella RU immediatamente dopo la decisione d’entrata in vigore. 5 I trattati internazionali applicati provvisoriamente prima dell’entrata in vigore sono pubblicati appena possibile nella RU una volta decisa l’applicabilità provvisoria. 6 I testi sottostanti a referendum facoltativo adottati dall’Assemblea federale nella stessa sessione sono pubblicati nel FF contemporaneamente. Sono pubblicati al più presto dieci giorni dopo la votazione finale. Un testo può essere pubblicato prima se necessario per l’entrata in vigore tempestiva. 7 Un decreto federale semplice non è pubblicato nel FF prima che l’atto normativo che ne costituisce la base legale sia pubblicato nella RU. 32 RS 101 |
