Ordinanza
|
|
Art. 5 Campi d’applicazione dei trattati internazionali multilaterali nonché riserve, dichiarazioni, obiezioni e comunicazioni relative a questi trattati
1 La prima pubblicazione di un trattato internazionale multilaterale nella RU è accompagnata dalla pubblicazione del suo campo d’applicazione. Le modifiche del campo d’applicazione sono pubblicate quando sono intervenute cinque modifiche, ma al più tardi tre anni dopo la prima modifica non pubblicata. 2 Le riserve, dichiarazioni e comunicazioni della Svizzera sono pubblicate nella RU. 3 Le riserve, dichiarazioni, obiezioni e comunicazioni di altre parti contraenti e le obiezioni della Svizzera sono soltanto menzionate nell’elenco dei campi d’applicazione. Vi è indicato il servizio presso il quale possono esserne ottenuti o consultati i testi. |
