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Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)
del 7 ottobre 2015 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 8Rettifiche formali
1 La pubblicazione di rettifiche formali degli errori di cui all’articolo 10 capoverso 1 LPubb riporta il testo della disposizione da rettificare e il testo della disposizione rettificata.
2 Gli errori che modificano il senso secondo l’articolo 10 capoverso 1 LPubb sono segnatamente:
a.
gli errori grammaticali, ortografici o di presentazione che hanno un’incidenza sul contenuto;
b.
gli errori formali quali i rimandi sbagliati o gli errori di tecnica legislativa;
c.
gli errori di traduzione e le divergenze terminologiche.
3 Gli errori possono essere oggetto di una rettifica formale soltanto se è certo che l’autorità che ha emanato l’atto ha preso la decisione sulla base del testo corretto o che l’ha presa partendo dal testo corretto.