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Art. 10 Campioni
1 I campioni possono essere smerciati per medicamento, per anno e per specialista soltanto in piccola quantità.22 1bis I campioni possono essere smerciati soltanto su iniziativa dello specialista che ne fa domanda e su sua richiesta scritta.23 2 I campioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
3 ...27 4Per la consegna di campioni contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 25 maggio 201128 sul controllo degli stupefacenti.29 5 Il titolare dell’omologazione tiene un registro dei campioni consegnati. 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3713). 23 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3713). 24 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 4037). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3713). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3713). 27 Abrogato dall’all. n. 1 all’O del 10 apr. 2019 concernente l’integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1395 28 RS 812.121.1 29 Nuovo testo giusta l’art. 87 n. 2 dell’O del 25 mag. 2011 sul controllo degli stupefacenti, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2561). |