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Art. 17b Pubblicità per medicamenti omologati a livello cantonale 44
1 Tutta la pubblicità per i medicamenti omologati a livello cantonale secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera f LATer deve recare l’avvertenza esplicita e chiaramente leggibile: «Questo medicamento non è stato sottoposto a un esame della qualità, della sicurezza e dell’efficacia e non è stato omologato da Swissmedic. Per questo motivo, può essere dispensato esclusivamente nel Cantone [nome del Cantone]». 2 L’articolo 17 si applica per analogia all’impostazione di questa avvertenza obbligatoria, per quanto riguarda la leggibilità, lo sfondo, la grandezza della scritta in stampatello, la grandezza dei caratteri, la comprensibilità, la visualizzazione e la durata di quest’ultima. 44 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3713). |
