La pubblicità deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
- a.
- il nome del preparato (marca);
- b.
- i principi attivi con la sigla (DCI/INN o la designazione dell’edizione più recente della farmacopea; se dovessero mancare, altre sigle generalmente riconosciute e approvate da Swissmedic);
- c.
- il nome e l’indirizzo del titolare dell’omologazione;
- d.
- almeno un’indicazione o una possibilità di impiego, nonché il dosaggio e il tipo di impiego;
- e.
- un riepilogo delle restrizioni dell’impiego, degli effetti indesiderati e delle interazioni;
- f.
- la categoria di dispensazione del medicamento;
- g.20
- l’indicazione che informazioni dettagliate sono desumibili dalla pubblicazione dell’informazione relativa al medicamento; come fonte di quest’ultima deve essere riportato l’elenco di cui all’articolo 67 capoverso 3 o 95b LATer;
- h.
- i termini di attesa in caso di medicamenti veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di derrate alimentari.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3713).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3713).