lo sviluppo, l’ulteriore sviluppo e l’attuazione di standard di produzione che garantiscono un valore aggiunto nei settori della qualità e della sostenibilità dell’agricoltura e della filiera alimentare (standard di produzione);
b.
lo sviluppo e l’attuazione di progetti innovativi per il miglioramento della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare (progetti innovativi).
2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi:
a.
all’ente promotore per gli accertamenti preliminari e la fase iniziale;
b.
ai produttori per la partecipazione.
3 Gli aiuti finanziari sono concessi temporaneamente.