Ordinanza
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Art. 11 Rapporto e valutazione
1 L’ente promotore redige periodicamente un rapporto secondo le indicazioni dell’UFAG. Tale rapporto contiene una valutazione del raggiungimento degli obiettivi sulla base del concetto specifico del progetto per il controllo dell’efficacia e una descrizione delle principali misure di gestione da esso risultanti. 2 Al termine di un periodo di sostegno, l’ente promotore redige altresì un rapporto conclusivo. In quest’ultimo vanno presentati i risultati in maniera che gli interessati possano valutarli e utilizzarli e si deve esporre il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d’esecuzione. |