Ordinanza
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Art. 13 Disposizioni transitorie
1 I provvedimenti sostenuti dall’UFAG secondo l’articolo 11 LAgr nel suo tenore previgente3, ma che non adempiono le esigenze della presente ordinanza possono essere sostenuti al massimo fino alla fine del 2014. 2 Le domande con le quali vengono chiesti aiuti finanziari per il 2014 vanno inoltrate entro il 31 marzo 2014. |