Ordinanza
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Art. 8 Importo e durata dell’aiuto finanziario
1 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare l’effettivo disavanzo annuale del provvedimento sostenuto. 2 L’aiuto finanziario per gli accertamenti preliminari ammonta a 20 000 franchi al massimo per provvedimento. 3 L’aiuto iniziale per provvedimento viene limitato a quattro anni al massimo ed erogato in maniera che, a fase iniziale conclusa, possa essere sostituito dal rispettivo finanziamento proprio. 4 L’aiuto finanziario per la partecipazione a uno standard di produzione o a un progetto innovativo è limitato a quattro anni per azienda e per provvedimento. |