Ordinanza
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Art. 8 Competenza e procedura 13
1 La domanda di rimborso è presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.14 2 ...15 3 Gli articoli 122, 123 e 125 dell’ordinanza del 31 ottobre 194716 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili. 4 I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell’attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS). 5 Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all’estero sono a carico del destinatario. 13 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344). 14 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 465). 15 Abrogato dal n. I dell’O del 28 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 465). |