Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza del DFI sulla radioprotezione per gli acceleratori di particelle impiegati in medicina (Ordinanza sugli acceleratori, OrAc)
del 26 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2018)
Art. 8Vincoli della dose ambientale
1 In nessun punto delle aree contigue al locale di irradiazione si devono superare le seguenti dosi ambientali:
a.
nei luoghi all’esterno dell’area sorvegliata: 0,02 mSv alla settimana;
b.
nei luoghi all’interno dell’area sorvegliata: 0,1 mSv alla settimana.
2 Nei luoghi all’esterno dell’area sorvegliata che non sono previsti per una permanenza prolungata e nei quali non sono installati posti di lavoro, come sale d’attesa, spogliatoi, archivi, magazzini e cantine, servizi igienici, corridoi, scale, vani di ascensore, marciapiedi, strade, spazi verdi e giardini, è consentita una dose ambientale fino a cinque volte superiore a quella indicata al capoverso 1 lettera a.
3 Nei luoghi dove non possono sostare persone durante il funzionamento dell’acceleratore, la dose ambientale non è soggetta ad alcuna limitazione. Questi luoghi devono essere definiti nella documentazione per il calcolo.