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Art. 12 Contributi per la ricerca
1 Su domanda ed entro i limiti del credito stanziato, l’UFAG può concedere a istituti di ricerca pubblici o privati contributi destinati alla realizzazione di progetti di ricerca conformi allo scopo e all’orientamento della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli 1 e 2. 2 I contributi ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG. 3 Se decide di assegnare un contributo per la ricerca, l’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Può subordinare il versamento dei contributi a determinate condizioni. 4 La questione della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali dev’essere disciplinata contrattualmente. |