Ordinanza del DFI
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Art. 2 Valutazione degli impegni
1 Sono considerati impegni in particolare gli obblighi, i risconti passivi e gli accantonamenti. 2 Per tutti gli impegni ancora in sospeso deve essere costituito un accantonamento adeguato. 3 La valutazione può basarsi unicamente sul valore atteso degli impegni. Non può comprendere margini impliciti o espliciti di sicurezza, di fluttuazione o altri supplementi per il rischio assicurativo o per i rischi negli investimenti di capitale. |