Ordinanza del DFI
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Art. 3 Rischio attuariale
1 Il rischio attuariale è quantificato su un anno normale. 2 È determinato separatamente per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per l’indennità giornaliera (assicurazione individuale e collettiva) e per la riassicurazione secondo l’articolo 28 della legge del 26 settembre 20144 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal)5. 3 La ripartizione del risultato attuariale possibile è approssimata sulla base di una distribuzione normale, il cui valore medio corrisponde al risultato previsto dall’assicuratore all’inizio dell’anno. La varianza è calcolata per ogni singolo ramo assicurativo di cui al capoverso 2 considerando il rischio di fluttuazioni casuali delle prestazioni e di evoluzioni inattese delle prestazioni e della compensazione dei rischi. 4 Se l’assicuratore ha riassicurato prestazioni ai sensi dell’articolo 28 LVAMal 6, è presa in considerazione la conseguente riduzione del rischio. 5 Rinvio adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 dell’O del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512). 6 Rinvio adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 dell’O del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512). |