del 26 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 10 Deroghe all’obbligo della licenza
1 Non sono soggetti all’obbligo della licenza: - a.
- il trasporto di materiale radioattivo che si situa al di sotto dell’attività che riguarda la massa per i materiali esenti o dei limiti di attività per le spedizioni esenti, che sono fissati:
- 1.
- nell’allegato A sottosezione 2.2.7.2 tabelle 2.2.7.2.2.1 e 2.2.7.2.2.2 dell’Accordo europeo del 30 settembre 19575 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e nell’ordinanza del 29 novembre 20026 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR), o
- 2.
- nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) secondo l’appendice C sottosezione 2.2.7.2 tabelle 2.2.7.2.2.1 e 2.2.7.2.2.2 del protocollo del 3 giugno 19997 recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980 e nell’ordinanza del 31 ottobre 20128 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD);
- b.
- il trasporto di sostanze radioattive sotto forma di colli esenti:
- 1.
- secondo l’allegato A, sezione 3.2.1 tabella A (numeri ONU 2908, 2909, 2910, 2911 e 3507) ADR e secondo l’SDR,
- 2.
- secondo la sezione 3.2.1 tabella A (numeri ONU 2908, 2909, 2910, 2911 e 3507) RID e secondo l’RSD,
- 3.
- secondo l’articolo 16 dell’ordinanza del 17 agosto 20059 sul trasporto aereo (OTrA),
- 4.
- secondo l’ordinanza del 2 marzo 201010 sulla messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna;
- c.
- il trasporto di sostanze radioattive per via aerea (numeri ONU 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2978, 3321, 3322, 3332 e 3507 conformemente all’allegato 18 della Convenzione del 7 dicembre 194411 relativa all’aviazione civile internazionale e alle relative disposizioni tecniche12);
- d.
- il commercio, l’utilizzazione, il deposito, il trasporto, nonché l’importazione, l’esportazione e il transito di strumenti di cronometria finiti provvisti di sorgenti radioattive, se corrispondenti alle norme ISO13 315714 e 416815, nonché di un massimo di 1000 componenti di strumenti di cronometria contenenti pittura luminescente radioattiva al trizio;
- e.
- la manipolazione di apparecchi che emanano radiazioni parassite per i quali:
- 1.
- la tensione di accelerazione degli elettroni non supera 30 kilovolt, e
- 2.
- l’intensità di dose ambientale, misurata a una distanza di 10 cm dalla superficie, non supera 1 µSv/h16;
- f.
- la manipolazione di collezioni di minerali e rocce con un’attività specifica inferiore ai livelli di allontanamento NORM o se esse contengono meno di 10 g di torio naturale o 100 g di uranio naturale;
- g.
- la manipolazione di sorgenti di radiazioni, ad eccezione del commercio, per le quali è stata rilasciata un’omologazione;
- h.
- le attività e le sorgenti di radiazioni soggette a obbligo di licenza o a decisione di disattivazione in virtù della legge federale del 21 marzo 200317 sull’energia nucleare (LENu);
- i.
- l’impiego di personale di volo professionalmente esposto a radiazioni da parte degli operatori di aeromobili.
5 RS 0.741.621. Gli all. all’ADR non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet della Commissione economica delle Nazioni Unite (UN) per l’Europa (UNECE, ECE): www.unece.org > Legal Instruments and Recommendations > ADR; esemplari separati comprendenti le modifiche possono essere ordinati presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna. 6 RS 741.621 7 RS 0.742.403.12. Gli all. al RID non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia: www.otif.org > Pubblicazioni > RID; esemplari separati comprendenti le modifiche possono essere ordinati presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna. 8 RS 742.412 9 RS 748.411 10 RS 747.224.141 11 RS 0.748.0. Questo all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC): www.ufac.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Diritto internazionale, o può essere richiesto, a pagamento, all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université Montréal, Québec, Canada H3C 5H7). 12 Le disposizioni tecniche non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate gratuitamente in francese o in inglese sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC): www.ufac.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Diritto internazionale, o possono essere richieste, a pagamento, all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université Montréal, Québec, Canada H3C 5H7). Possono essere consultate anche presso i servizi d’informazione degli aeroporti nazionali in lingua francese e inglese. Non sono tradotte né in italiano né in tedesco. 13 International Organization for Standardization. Le norme tecniche ISO menzionate nella presente ordinanza possono essere consultate gratuitamente presso l’UFSP, 3003 Berna. Possono essere ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. 14 ISO 3157, versione 1991-11, Radioluminescenza per strumenti orari, specifiche. 15 SN ISO 4168, versione 2003-09, Strumenti orari – Condizioni per l’esecuzione di controlli dei depositi radioluminescenti. 16 Sv = Sievert; mSv = Millisievert; µSv = Microsievert 17 RS 732.1
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