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Art. 103 Importazione, esportazione e transito
1 Il materiale radioattivo può essere importato, esportato o fatto transitare esclusivamente tramite gli uffici doganali designati dalla Direzione generale delle dogane. 2 La dichiarazione doganale per l’importazione, l’esportazione o il transito deve contenere le indicazioni seguenti:
3 Il depositario deve presentare per ogni singolo immagazzinamento di materiale radioattivo in un deposito doganale aperto o in un deposito franco dell’ufficio doganale una licenza secondo l’articolo 28 LRaP. 4 L’autorità preposta al rilascio delle licenze può esigere che sia chiesta una licenza separata per ogni importazione, esportazione e transito di sorgenti sigillate ad alta attività. 36 Bq = becquerel |