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Art. 11 Autorità preposte al rilascio delle licenze
1 Fatto salvo il capoverso 2, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l’autorità preposta al rilascio delle licenze per tutte le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo della licenza previste dalla presente ordinanza. 2 All’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per:
18 RS 732.1 19 Introdotta dal n. II dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). |