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Art. 111 Principi
1 Sono considerati immissione nell’ambiente in particolare il deposito in una discarica, lo smaltimento tra i rifiuti domestici, l’immissione nell’ambiente tramite l’aria espulsa o le acque di scarico, l’incenerimento, il riciclaggio o la consegna a un punto di riciclaggio. 2 Possono essere immesse nell’ambiente soltanto scorie radioattive a bassa attività. 3 L’immissione di scorie radioattive nell’ambiente può avvenire solamente su licenza e sotto il controllo del titolare della licenza. 4 Le scorie radioattive possono essere immesse nell’ambiente dal titolare della licenza senza l’approvazione dell’autorità preposta al rilascio delle licenze e senza autorizzazione specifica ai sensi dell’articolo 112 capoverso 2 se:
5 Prima dell’immissione di scorie radioattive devono essere tolti etichette, segnali di pericolo o qualsiasi altra iscrizione che faccia riferimento alla radioattività. |