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Art. 116 Incenerimento con l’approvazione dell’autorità preposta al rilascio delle licenze
1 Le scorie radioattive combustibili possono essere incenerite con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze negli impianti per il trattamento termico dei rifiuti secondo l’ordinanza del 4 dicembre 201538 sui rifiuti se:
2 In casi giustificati, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può autorizzare l’incenerimento di scorie radioattive combustibili contenenti radionuclidi diversi da quelli di cui al capoverso 1 lettera b. 38 RS 814.600 |