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Art. 128 Obblighi dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza valuta l’incidente. Nell’ambito di vigilanza dell’INSAI l’UFSP deve essere informato in merito alla valutazione. 2 L’autorità di vigilanza inoltra alle autorità competenti le informazioni relative agli incidenti che sono necessarie per lo svolgimento di un compito. 3 L’IFSN comunica all’AIEA la classificazione dell’incidente secondo la Scala di valutazione internazionale degli eventi nucleari (INES)40 a partire dal livello 2. 40 La scala di valutazione può essere consultata sul sito dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) all’indirizzo: www.ensi.ch > Protezione d’emergenza Livello INES. |