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Art. 133 Livelli di riferimento per la popolazione
1 In situazioni di esposizione di emergenza, per gli individui della popolazione si applica un livello di riferimento pari a 100 mSv nel primo anno. 2 Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP), competente in caso di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 marzo 201841 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP), può, in situazioni specifiche, chiedere al Consiglio federale l’applicazione di un livello di riferimento inferiore.42 41 RS 520.17 42 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 3 all’O del 2 mar. 2018 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1093). |