|
Art. 134 Livelli di riferimento per le persone mobilitate
1 In situazioni di esposizione di emergenza, per le persone mobilitate si applica un livello di riferimento dovuto all’intervento di 50 mSv all’anno. 2 Lo SMFP43 può chiedere al Consiglio federale livelli di riferimento inferiori adeguati alle situazioni per determinate attività eseguite dalle persone mobilitate. 3 Per salvare vite umane, evitare gravi danni alla salute provocati da radiazioni o impedire catastrofi, si applica un livello di riferimento pari a 250 mSv all’anno. 43 Nuova espr. giusta il n. II 4 dell’all. 3 all’O del 2 mar. 2018 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1093). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |