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Art. 148
1 Per le situazioni di esposizione esistenti si applica un livello di riferimento di 1 mSv per anno civile. Sono fatti salvi il livello di riferimento del radon di cui all’articolo 155 e il valore soglia di cui all’articolo 156. 2 In singoli casi l’UFSP può proporre al Consiglio federale livelli di riferimento fino a 20 mSv per anno civile, in particolare quando sono necessarie misure secondo l’articolo 171. |