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Art. 152 Ispezione di beni fondiari
1 Quando non si può escludere un pericolo per l’essere umano e l’ambiente dovuto a radiazioni ionizzanti, l’UFSP ordina un’ispezione dei beni fondiari di cui all’articolo 151. Ne informa preventivamente il Cantone e il Comune interessato. 2 Il proprietario e l’utilizzatore sono tenuti a consentire all’UFSP di accedere ai beni fondiari interessati ai fini dell’ispezione. 3 L’UFSP stabilisce la procedura di ispezione. 4 Effettua le ispezioni. Può affidare a terzi l’incarico di eseguire le ispezioni. |