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Art. 153 Risanamento di beni fondiari
1 Sulla base dell’ispezione, l’UFSP valuta la dose efficace per le persone che possono trovarsi nell’edificio. 2 Informa le persone interessate, il proprietario nonché l’utilizzatore del bene fondiario, il Cantone e il Comune interessati dei risultati dell’ispezione. 3 Se la dose supera il livello di riferimento stabilito all’articolo 148 capoverso 1, l’UFSP dichiara il bene fondiario bisognoso di risanamento e ne informa il proprietario. |