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Art. 154 Scambio di informazioni
1 L’UFSP informa i Cantoni interessati in merito a eventuali siti radiologicamente contaminati. 2 I Cantoni informano l’UFSP in merito a ispezioni, provvedimenti di sorveglianza e risanamenti pianificati per i siti contaminati, se sussiste un’elevata probabilità di presenza di oggetti radiologicamente contaminati. Ciò avviene, in particolare, se nell’industria è stata impiegata pittura luminescente contenente radio. |
