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Art. 156 Valore soglia nei posti di lavoro esposti al radon
1 Il valore soglia nei posti di lavoro esposti al radon corrisponde alla concentrazione di radon il cui superamento esige l’adozione di provvedimenti secondo l’articolo 167. 2 Per la concentrazione di radon nei posti di lavoro esposti al radon, si applica un valore soglia di 1000 Bq/m3, calcolato come media nel corso di un anno. 3 Sono considerati esposti al radon i posti di lavoro in cui il valore soglia è sicuramente o presumibilmente superato. Si tratta in particolare di posti di lavoro in costruzioni sotterranee, miniere, grotte e impianti per l’approvvigionamento dell’acqua, nonché di quelli che vengono classificati come esposti al radon dall’autorità di vigilanza. |
