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Art. 161 Consulenti in materia di radon
1 I consulenti in materia di radon sostengono e consigliano committenti, professionisti del settore edile, proprietari di edifici e altre persone interessate nell’attuazione di misure preventive di protezione contro il radon e risanamenti radon, conformemente allo stato della tecnica. 2 L’UFSP tiene una lista in cui sono inseriti su richiesta consulenti in materia di radon che hanno seguito una formazione e un’aggiornamento secondo l’articolo 183 lettera c e che operano in Svizzera. Pubblica la lista54 e l’aggiorna regolarmente. 54 La lista può essere consultata gratuitamente sul sito Internet dell’UFSP www.ch-radon.ch > Consulenza da parte di specialisti in materia di radon. |
