|
Art. 162 Banca dati sul radon
1 L’UFSP gestisce una banca dati centralizzata sul radon. Esso vi memorizza i dati necessari a valutare costantemente l’esecuzione delle misurazioni e dei risanamenti e ad acquisire conoscenze statistiche e scientifiche. 2 Nella banca dati centralizzata sul radon sono memorizzati i seguenti dati sui singoli edifici:
3 I collaboratori del Servizio tecnico e d’informazione sul radon dell’UFSP sono autorizzati a trattare i dati registrati nella banca dati. 4 Per l’adempimento dei compiti loro affidati, i seguenti servizi hanno accesso elettronico ai dati sottoelencati della banca dati:
5 L’UFSP può mettere a disposizione di terzi i dati della banca dati sul radon a scopi di ricerca sulla base di un accordo sulla protezione dei dati, ai seguenti oneri e condizioni:
55 [RU 2000 1555, 2004 3367, 2005 3381, 2007 33996719all. n. 7, 2012 4707. RU 2017 3459all. 2 n. I]. Vedo ora l’O del 9 giu. 2017 (RS 431.841). |