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Art. 163 Protezione contro il radon per nuove costruzioni e ristrutturazioni
1 Per quanto opportuno, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie rende attento il proprietario dell’edificio o, per le nuove costruzioni, il committente nell’ambito della procedura per il rilascio dell’autorizzazione edilizia, sui requisiti richiesti dalla presente ordinanza in materia di protezione contro il radon per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni. 2 Il proprietario dell’edificio o, per le nuove costruzioni, il committente provvede affinché siano adottate misure edili di prevenzione conformi allo stato della tecnica, al fine di perseguire una concentrazione di radon inferiore al livello di riferimento di cui all’articolo 155 capoverso 2. Se lo richiede lo stato della scienza e della tecnica, deve essere eseguita una misurazione del radon ai sensi dell’articolo 159 capoverso 1. |
