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Art. 164 Misurazioni del radon da parte del Cantone
1 Il Cantone può esigere dal proprietario dell’edificio che siano eseguite misurazioni del radon nei locali in cui le persone si trattengono regolarmente per diverse ore al giorno. 2 Provvede affinché in scuole e scuole dell’infanzia siano eseguite misurazioni del radon ai sensi dell’articolo 159 capoverso 1. 3 Può eseguire ulteriori misurazioni del radon. 4 Per le costruzioni militari, compete al DDPS ordinare misurazioni del radon. |