|
Art. 166 Risanamento dal radon
1 Se è superato il livello di riferimento di cui all’articolo 155 capoverso 2, il proprietario dell’edificio adotta le necessarie misure di risanamento. Gli vengono consegnate raccomandazioni dell’UFSP e dei Cantoni in merito all’urgenza delle misure di risanamento. 2 Se il proprietario dell’edificio rimane inattivo, il Cantone può ordinare il risanamento dal radon. 3 Se in una scuola o in una scuola dell’infanzia è constatato che il livello di riferimento è superato, il Cantone ordina il risanamento dal radon entro tre anni dall’avvenuta constatazione. 4 Il proprietario dell’edificio assume i costi del risanamento dal radon. |