|
Art. 167 Provvedimenti sul posto di lavoro
1 Se il valore soglia di cui all’articolo 156 è superato, l’azienda deve accertare la dose efficace annua provocata dal radon delle persone esposte e controllarla almeno ogni cinque anni. 2 Se la dose efficace di una persona sul posto di lavoro è superiore a 10 mSv per anno civile, l’azienda deve prendere al più presto provvedimenti organizzativi o tecnici per ridurre la dose. 3 Se, nonostante i provvedimenti, la dose efficace di una persona sul posto di lavoro è superiore a 10 mSv per anno civile, questa persona è considerata professionalmente esposta a radiazioni. 4 Il DFI stabilisce, dopo avere sentito l’INSAI, come va accertata la dose efficace provocata dal radon su un anno. |