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Art. 169 Immissione di NORM nell’ambiente
1 I NORM la cui attività specifica è superiore al livello di allontanamento corrispondente possono, con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, essere immessi nell’ambiente se:
2 Nel quadro del programma di prelievo di campioni e di misurazioni di cui all’articolo 193, l’UFSP vigila sul rispetto della dose efficace ammessa. 3 I NORM possono essere esportati per l’immissione nell’ambiente soltanto se l’autorità competente dello Stato ricevente ha dato il proprio consenso e se vengono rispettati i presupposti di cui al capoverso 1. |