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Art. 174 Formazione
1 Le persone di cui all’articolo 172 capoverso 1 lettere b−d che operano nei settori della medicina, dell’industria e degli impianti nucleari necessitano di una formazione riconosciuta in radioprotezione con esame finale. 2 Il DFI determina, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, quale formazione sia necessaria per quali persone. 3 Stabilisce, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, se sia necessario un riconoscimento della formazione per le persone di cui all’articolo 172 capoverso 1 lettere a ed e. |