|
Art. 175 Aggiornamento
1 L’aggiornamento è incentrato sulla conoscenza e sulle competenze che sono già state acquisite in occasione di una formazione. L’aggiornamento deve garantire che le competenze, la conoscenza e le nozioni sullo stato della tecnica e il loro impiego pratico vengano consolidate e aggiornate. 2 Le persone soggette all’obbligo di aggiornamento devono assolvere un aggiornamento almeno ogni cinque anni. 3 Il DFI può, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, tenendo conto del potenziale di rischio:
|