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Art. 177 Aiuti finanziari
1 L’UFSP può accordare aiuti finanziari, entro i limiti dei crediti concessi, a corsi di formazione o di aggiornamento in radioprotezione organizzati da terzi, in particolare da scuole, da organizzazioni specialistiche e dall’industria. 2 Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se la formazione o l’aggiornamento sono stati riconosciuti dall’autorità di vigilanza. 3 Gli aiuti finanziari sono calcolati in modo che, assieme agli ulteriori introiti dell’organizzatore, non oltrepassino le spese che questi può documentare. |