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Art. 178 Riconoscimento di corsi di formazione e aggiornamento individuali
L’autorità di vigilanza riconosce l’equivalenza di una formazione o di un aggiornamento individuali che una persona ha conseguito all’estero o per un’altra attività se la conoscenza e le competenze acquisite soddisfano i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo. |