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Art. 179 Banca dati della formazione e dell’aggiornamento
1 L’ UFSP gestisce una banca dati della formazione e dell’aggiornamento in cui sono registrate le seguenti persone soggette all’obbligo di formazione e aggiornamento:
2 Lo scopo della banca dati è di:
3 I seguenti dati delle persone registrate secondo il capoverso 1 sono memorizzati nella banca dati:
4 I collaboratori competenti delle autorità di vigilanza sono autorizzati a elaborare con procedura online i dati di persone nel loro settore di vigilanza. 5 Le istituzioni di formazione che offrono corsi di formazione e perfezionamento riconosciuti in radioprotezione possono registrare e consultare con procedura online i dati delle persone che hanno svolto la formazione o l’aggiornamento presso la loro istituzione. Possono elaborare i dati relativi ai partecipanti ai corsi che hanno condotto esse stesse. 6 L’UFSP consente l’accesso elettronico ai propri dati contenuti nella banca dati della formazione e dell’aggiornamento alle persone interessate. |