|
|
|
Art. 180 Autorità di riconoscimento
1 Le autorità di vigilanza di cui all’articolo 184 sono responsabili del riconoscimento dei corsi di formazione e aggiornamento. 2 La Segreteria generale del DDPS (SG DDPS) è responsabile del riconoscimento dei corsi formazione e aggiornamento per le persone che, solamente in caso di incidente o di emergenza, manipolano radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure ne pianificano od ordinano la manipolazione o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici. 3 In caso di incertezza riguardo alla competenza per il riconoscimento, l’UFSP, l’IFSN, l’INSAI e la SG DDPS si consultano tra loro. 4 I corsi di formazione e di aggiornamento offerti da un’autorità di riconoscimento devono essere riconosciuti da un’autorità di riconoscimento diversa da quella che li offre. 5 Le autorità di riconoscimento di cui ai capoversi 1 e 2 sono autorizzate, nell’ambito della loro attività di riconoscimento, a controllare l’esigenza di formazione e aggiornamento delle persone interessate e a verificare la qualità dei corsi di formazione e di aggiornamento. |
