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Art. 182 Categorie di persone soggette all’obbligo di formazione e di aggiornamento nel settore della medicina
1 I requisiti del DFI per la formazione e l’aggiornamento in radioprotezione sono differenziati nel settore della medicina in base alle seguenti categorie di persone responsabili della radioprotezione di pazienti o animali:
2A condizione che abbiano assolto una pertinente formazione in radioprotezione disciplinata dal DFI e adempiano all’obbligo di aggiornamento, le seguenti persone soddisfano i presupposti per esercitare la funzione di periti in radioprotezione nell’ambito della loro attività:
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