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Art. 185 Obbligo di archiviazione e informazione delle autorità di vigilanza
1 L’archiviazione di documenti relativi al rilascio della licenza, agli adeguamenti della licenza nonché alla vigilanza è retta dalla legge del 26 giugno 199858 sull’archiviazione. 2 Le autorità di vigilanza forniscono su richiesta i documenti necessari alle autorità preposte al rilascio delle licenze in qualsiasi momento. 58 RS 152.1 |