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Art. 186 Ricerca
1 Le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, incaricare terzi di svolgere progetti di ricerca sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione, oppure parteciparvi esse stesse. 2 L’IPS, il Laboratorio di Spiez e altri organismi della Confederazione, secondo le loro possibilità, rimangono a disposizione delle autorità di vigilanza per l’esecuzione di mandati di ricerca sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione. |