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Art. 190 Controllo delle importazioni, delle esportazioni e dei transiti
1 Nel caso di importazione, esportazione e transito, gli uffici doganali verificano, nell’ambito dei loro controlli, se il trasporto di materiale radioattivo è stato autorizzato. 2 Su richiesta dell’autorità preposta al rilascio delle licenze controllano se, al momento dell’importazione, dell’esportazione e del transito, le merci sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza. 3 L’UFSP organizza controlli periodici specifici per verificare le merci al momento dell’importazione, dell’esportazione e del transito nonché le persone all’ingresso nel Paese; in particolare si coordina in materia con la Direzione generale delle dogane. 4 Coordina, in particolare con il Laboratorio di Spiez, il fabbisogno e l’acquisizione nonché la manutenzione dei dispositivi di misurazione necessari e prepara l’intervento in situazioni speciali. 5 È competente per l’approvazione di convenzioni su un’eventuale ripresa delle scorie radioattive esportate secondo l’articolo 25 capoverso 3 lettera d LRaP. 6 D’intesa con le autorità preposte al rilascio delle licenze, la Direzione generale delle dogane emana istruzioni interne per il controllo dell’importazione, dell’esportazione e del transito di materiale radioattivo. 7 Se richiesto, la Direzione generale delle dogane può trasmettere alle autorità preposte al rilascio delle licenze e alle autorità di vigilanza i dati dalle dichiarazioni doganali. |